> RICERCA RAPIDA

TROVA LAVORO
TROVA MASTER

> NEWS DAL MONDO DEL LAVORO

Dimissioni “in bianco”? Un ricordo del passato

immagine news

E’ entrata di recente in vigore la legge che disciplina le modalità di dimissioni dei dipendenti: una norma che sancisce la nullità della cessazione volontaria di lavoratori e lavoratrici, se non presentate utilizzando uno specifico modulo predisposto a questo scopo

Le dimissioni non sono più le stesse con il nuovo modulo allestito per rescindere il contratto di lavoro. La legge n.188 del 17 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del giorno 8 novembre 200,7 è entrata in vigore dal 23 novembre 2007, regolamentando le modalità da seguire per dare le dimissioni. Per risolvere il rapporto di lavoro il dipendente dovrà presentare le dimissioni su appositi moduli che dovrebbero essere predisposti e resi disponibili oltre che tramite Internet dal Ministero del Lavoro, anche dalle Direzioni provinciali del lavoro, dagli Uffici comunali, dai Centri per l’impiego. Questi documenti sarebbero, a differenza delle precedenti pratiche, muniti di un codice di identificazione e della data di emissione e hanno validità di 15 giorni dalla data di emissione. Il modulo compilato in ogni sua parte con la sottoscrizione autografa del lavoratore, dovrà essere consegnato esclusivamente al datore di lavoro, senza alcun obbligo di ulteriore trasmissione. L’obiettivo della riforma è chiaro: la legge vuole porre un freno al fenomeno delle dimissioni in bianco, fatte spesso firmare ai lavoratori al momento dell’assunzione.
In attesa del modello ufficiale, che farà testo per datori di lavoro e lavoratori, mettiamo a fuoco l’attuale quadro legislativo.

 

CODICE CIVILE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

L’art. 2118 del Codice Civile dice che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nei termini previsti dalla vigente normativa.
In mancanza di preavviso, inoltre, il recedente è tenuto a corrispondere all’altra parte un’indennità equivalente all’importo della retribuzione spettante per il periodo di preavviso.
In pratica, se un dipendente deve dare due mesi di preavviso (i termini temporali si trovano nei contratti collettivi) o continua a lavorare per due mesi oppure, se vuole risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro, deve pagare al datore di lavoro la somma corrispondente.
Circa la forma delle dimissioni, fino all’entrata in vigore della legge che stiamo commentando, nessun obbligo era stato previsto dal legislatore. Alcuni contratti collettivi, peraltro, dettavano disposizioni in merito.
Il C.C.N.L. del Turismo, ad esempio, prevede la forma scritta (senza ulteriori precisazioni), mentre quello del Terziario prevede che le dimissioni debbano essere comunicate con raccomandata A.R.

 

ATTO LIBERO, UNILATERALE, RICETTIZIO

La decisione di interrompere il rapporto di lavoro non è subordinata al consenso del datore di lavoro, che non ha il diritto di “accettare” o di respingere le dimissioni.
Esse costituiscono un atto unilaterale (come il licenziamento) nel senso che provengono da una sola parte. Diversamente avremmo una risoluzione consensuale del contratto di lavoro.
Le dimissioni sono infine un atto ricettizio: esse acquistano validità dal momento in cui l’altra parte (cioè il datore di lavoro) ne viene a conoscenza.

 

MATRIMONIO E MATERNITA’

Rammentiamo che esiste una disciplina particolare a tutela della donna. Infatti:
- quando le dimissioni della lavoratrice siano presentate nel periodo intercorrente fra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ed un anno dopo la celebrazione delle nozze, esse devono essere confermate - pena la nullità - alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- quando la lavoratrice è in attesa di un figlio (dall’inizio della gestazione) e fino al compimento del primo anno di età del bambino, le dimissioni devono essere convalidate dai servizi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro.

 

LE “DIMISSIONI IN BIANCO”

Uno dei motivi che hanno spinto il Parlamento ad approvare la nuova legge era ed è costituito dalle cosiddette “dimissioni in bianco”.
In pratica alcuni datori di lavoro, al momento dell’assunzione, chiedevano al dipendente di firmare una lettera di dimissioni già sottoscritta (ma priva della data) o - più semplicemente - un foglio bianco recante in calce la sola firma del dipendente.
E’ evidente che una simile pratica, oltre ad essere illegale, poneva il lavoratore in una condizione di sudditanza nei confronti del proprio datore di lavoro.
Per la verità si erano avute pronunzie giurisprudenziali che rendevano complicato l’utilizzo della pratica sopra descritta. Il Pretore di Bologna, anni fa, reputò nulle le dimissioni di un dipendente perché le stesse risultavano presentate su un foglio dattiloscritto recante la firma del lavoratore, il quale sosteneva che la lettera era stata compilata dal “padrone” utilizzando un foglio che era stato
sottoscritto “in bianco” al momento dell’assunzione.

 

IL NUOVO MODULO

Ora la Legge 188/2007 stabilisce che “…la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi modelli predisposti e resi disponibili gratuitamente…dalle Direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai Centri per l’impiego”.
Si precisa poi che i moduli riporteranno un codice alfanumerico progressivo di identificazione del lavoratore, della tipologia del contratto da cui si intende recedere e della data della sua stipulazione.
Essi, infine, avranno “validità di quindici giorni dalla data di emissione”.
Per farla breve, le “dimissioni in bianco” hanno i giorni contati. Con l’arrivo del nuovo modulo, infatti, non sarà più possibile (o meglio, sarà del tutto inutile) chiedere al lavoratore di firmare anzitempo la famigerata “letterina”.

 

LAVORATORI INTERESSATI

Come si noterà, la nuova legge non si limita a parlare solo di dipendenti, estendendo la sfera di applicazione della nuova disciplina a tutte le categorie di lavoratori.
Oltre ai subordinati (dirigenti, quadri, impiegati ed operai) anche i collaboratori a progetto, i superstiti “co.co.co.”, gli associati in partecipazione e i soci delle cooperative dovranno utilizzare il nuovo modulo.
Circa altre categorie (come gli agenti e i rappresentanti di commercio), permangono alcuni dubbi.
C’è da sperare che il Ministero del Lavoro emani al più presto una circolare esplicativa in modo che, all’arrivo del nuovo modulo (senza il quale la legge non è applicabile), datori di lavoro e lavoratori sappiano esattamente come muoversi, senza il rischio di commettere errori.


Data: 27-07-2010

Web master & Web Designer Andrea Cappellari, Alessandro Balestra - Produced by Sextant Ferrara