> NEWS DAL MONDO DEL LAVORO
Dimissioni “in bianco”? Un ricordo del passato
E’ entrata di recente in vigore la legge che disciplina le modalità di dimissioni dei dipendenti: una norma che sancisce la nullità della cessazione volontaria di lavoratori e lavoratrici, se non presentate utilizzando uno specifico modulo predisposto a questo scopo
Le dimissioni non sono più le stesse con il nuovo modulo allestito per
rescindere il contratto di lavoro. La legge n.188 del 17 ottobre 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del giorno 8 novembre 200,7 è entrata in
vigore dal 23 novembre 2007, regolamentando le modalità da seguire per dare le
dimissioni. Per risolvere il rapporto di lavoro il dipendente dovrà presentare
le dimissioni su appositi moduli che dovrebbero essere predisposti e resi
disponibili oltre che tramite Internet dal Ministero del Lavoro, anche dalle
Direzioni provinciali del lavoro, dagli Uffici comunali, dai Centri per
l’impiego. Questi documenti sarebbero, a differenza delle precedenti pratiche,
muniti di un codice di identificazione e della data di emissione e hanno
validità di 15 giorni dalla data di emissione. Il modulo compilato in ogni sua
parte con la sottoscrizione autografa del lavoratore, dovrà essere consegnato
esclusivamente al datore di lavoro, senza alcun obbligo di ulteriore
trasmissione. L’obiettivo della riforma è chiaro: la legge vuole porre un freno
al fenomeno delle dimissioni in bianco, fatte spesso firmare ai lavoratori al
momento dell’assunzione.
In attesa del modello ufficiale, che farà testo per datori di lavoro e
lavoratori, mettiamo a fuoco l’attuale quadro legislativo.
CODICE CIVILE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
L’art. 2118 del Codice Civile dice che ciascuno dei contraenti può recedere
dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nei termini
previsti dalla vigente normativa.
In mancanza di preavviso, inoltre, il recedente è tenuto a corrispondere
all’altra parte un’indennità equivalente all’importo della retribuzione
spettante per il periodo di preavviso.
In pratica, se un dipendente deve dare due mesi di preavviso (i termini
temporali si trovano nei contratti collettivi) o continua a lavorare per due
mesi oppure, se vuole risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro, deve
pagare al datore di lavoro la somma corrispondente.
Circa la forma delle dimissioni, fino all’entrata in vigore della legge che
stiamo commentando, nessun obbligo era stato previsto dal legislatore. Alcuni
contratti collettivi, peraltro, dettavano disposizioni in merito.
Il C.C.N.L. del Turismo, ad esempio, prevede la forma scritta (senza ulteriori
precisazioni), mentre quello del Terziario prevede che le dimissioni debbano
essere comunicate con raccomandata A.R.
ATTO LIBERO, UNILATERALE, RICETTIZIO
La decisione di interrompere il rapporto di lavoro non è subordinata al
consenso del datore di lavoro, che non ha il diritto di “accettare” o di
respingere le dimissioni.
Esse costituiscono un atto unilaterale (come il licenziamento) nel senso che
provengono da una sola parte. Diversamente avremmo una risoluzione consensuale
del contratto di lavoro.
Le dimissioni sono infine un atto ricettizio: esse acquistano validità dal
momento in cui l’altra parte (cioè il datore di lavoro) ne viene a conoscenza.
MATRIMONIO E MATERNITA’
Rammentiamo che esiste una disciplina particolare a tutela della donna.
Infatti:
- quando le dimissioni della lavoratrice siano presentate nel periodo
intercorrente fra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ed un anno dopo
la celebrazione delle nozze, esse devono essere confermate - pena la nullità -
alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- quando la lavoratrice è in attesa di un figlio (dall’inizio della gestazione)
e fino al compimento del primo anno di età del bambino, le dimissioni devono
essere convalidate dai servizi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro.
LE “DIMISSIONI IN BIANCO”
Uno dei motivi che hanno spinto il Parlamento ad approvare la nuova legge era
ed è costituito dalle cosiddette “dimissioni in bianco”.
In pratica alcuni datori di lavoro, al momento dell’assunzione, chiedevano al
dipendente di firmare una lettera di dimissioni già sottoscritta (ma priva della
data) o - più semplicemente - un foglio bianco recante in calce la sola firma
del dipendente.
E’ evidente che una simile pratica, oltre ad essere illegale, poneva il
lavoratore in una condizione di sudditanza nei confronti del proprio datore di
lavoro.
Per la verità si erano avute pronunzie giurisprudenziali che rendevano
complicato l’utilizzo della pratica sopra descritta. Il Pretore di Bologna, anni
fa, reputò nulle le dimissioni di un dipendente perché le stesse risultavano
presentate su un foglio dattiloscritto recante la firma del lavoratore, il quale
sosteneva che la lettera era stata compilata dal “padrone” utilizzando un foglio
che era stato
sottoscritto “in bianco” al momento dell’assunzione.
IL NUOVO MODULO
Ora la Legge 188/2007 stabilisce che “…la lettera di dimissioni volontarie,
volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è
presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e
dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi modelli predisposti
e resi disponibili gratuitamente…dalle Direzioni provinciali del lavoro e dagli
uffici comunali, nonché dai Centri per l’impiego”.
Si precisa poi che i moduli riporteranno un codice alfanumerico progressivo di
identificazione del lavoratore, della tipologia del contratto da cui si intende
recedere e della data della sua stipulazione.
Essi, infine, avranno “validità di quindici giorni dalla data di emissione”.
Per farla breve, le “dimissioni in bianco” hanno i giorni contati. Con l’arrivo
del nuovo modulo, infatti, non sarà più possibile (o meglio, sarà del tutto
inutile) chiedere al lavoratore di firmare anzitempo la famigerata “letterina”.
LAVORATORI INTERESSATI
Come si noterà, la nuova legge non si limita a parlare solo di dipendenti,
estendendo la sfera di applicazione della nuova disciplina a tutte le categorie
di lavoratori.
Oltre ai subordinati (dirigenti, quadri, impiegati ed operai) anche i
collaboratori a progetto, i superstiti “co.co.co.”, gli associati in
partecipazione e i soci delle cooperative dovranno utilizzare il nuovo modulo.
Circa altre categorie (come gli agenti e i rappresentanti di commercio),
permangono alcuni dubbi.
C’è da sperare che il Ministero del Lavoro emani al più presto una circolare
esplicativa in modo che, all’arrivo del nuovo modulo (senza il quale la legge
non è applicabile), datori di lavoro e lavoratori sappiano esattamente come
muoversi, senza il rischio di commettere errori.
Data: 27-07-2010


